Istituita ai sensi dell’art. 33, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. in data 23/11/2015.
L’art. 33 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. al comma 3-bis, prevede che:
I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatone o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatone di riferimento.
L’art. 3, comma 34, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. definisce la “centrale di committenza” come un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori; aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
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